Art. 46 bis – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 46 bis - legge diritto d'autore

(1)1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. (2)
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell’articolo 18 bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un compenso adeguato e proporzionato agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. (2)
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. (2)

Art. 46 bis - Legge Diritto d'Autore

(1)1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. (2)
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell’articolo 18 bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un compenso adeguato e proporzionato agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. (2)
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. (2)

Note

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581, è stato poi così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 08.11.2021, n. 177 con decorrenza dal 12.12.2021 ed applicazione anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d’autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

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