Art. 44 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 44 - legge diritto d'autore

(1)Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica, il direttore artistico e il traduttore.

Art. 44 - Legge Diritto d'Autore

(1)Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica, il direttore artistico e il traduttore.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 08.11.2021, n. 177 con decorrenza dal 12.12.2021 ed applicazione anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d’autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

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