Art. 27 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 27 - legge diritto d'autore

(1)Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’articolo 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall’articolo 23 o da persone autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite dall’articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell’articolo 25.

Art. 27 - Legge Diritto d'Autore

(1)Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’articolo 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall’articolo 23 o da persone autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite dall’articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell’articolo 25.

Note

(1) La durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, citata nel presente articolo, è stata elevata a 70 anni in virtù dell’art. 17 L. 06.02.1996, n. 52.

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