Art. 25 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 25 - legge diritto d'autore

(1)I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art. 25 - Legge Diritto d'Autore

(1)I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.

Note

(1) La durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, citata nel presente articolo, è stata prorogata di sei anni in virtù del D.Lgs.Lgt. 20.07.1945, n. 440, poi fino al 31.12.1961, in virtù della L. 19.12.1956, n. 1421, poi al 31.12.1962, con L. 27.12.1961, n. 1337, sono stati poi elevata a 70 anni in virtù dell’art. 17 L. 06.02.1996, n. 52.

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