Art. 200 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 200 - legge diritto d'autore

Sino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall’articolo 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

Art. 200 - Legge Diritto d'Autore

Sino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall’articolo 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

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