Art. 190 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 190 - legge diritto d'autore

È istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 71 quinquies, comma 4.(1)

Art. 190 - Legge Diritto d'Autore

È istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 71 quinquies, comma 4.(1)

Note

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 33, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

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