Art. 19 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 19 - legge diritto d'autore

(1)I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

Art. 19 - Legge Diritto d'Autore

(1)I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

Note

(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.19 sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione (C.cost. 23.03.-06.04.1995, n.108, G.U.12.04.1995, n.15 serie speciale).

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