Art. 181 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 181 - legge diritto d'autore

Oltre alle funzioni indicate nell’articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni l’Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno, in base al suo statuto (1).
L’ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Art. 181 - Legge Diritto d'Autore

Oltre alle funzioni indicate nell’articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni l’Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno, in base al suo statuto (1).
L’ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 9, L. 18.08.2000, n. 248.

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