Art. 180 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 180 - legge diritto d'autore

L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.(1
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L’attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.(4)
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno, nell’Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all’Ente italiano il diritto di autore il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore e dei suoi successori o aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.(2)(3).

Art. 180 - Legge Diritto d'Autore

L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.(1
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L’attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.(4)
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno, nell’Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all’Ente italiano il diritto di autore il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore e dei suoi successori o aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.(2)(3).

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 10, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581, poi dall’art. 9, L. 18.08.2000, n. 248 e da ultimo dall’art. 19, D.L. 16.10.2017, n. 148 con decorrenza dal 16.10.2017, convertito in legge dalla L. 04.12.2017, n. 172 con decorrenza dal 06.12.2017.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 9, L. 18.08.2000, n. 248.
(3) La Confederazione nazionale professionisti ed artisti, citata nel presente comma, è stata soppressa in virtù del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944, n. 369.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 19, D.L. 16.10.2017, n. 148 con decorrenza dal 16.10.2017, convertito in legge dalla L. 04.12.2017, n. 172 con decorrenza dal 06.12.2017.

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