Art. 18 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 18 - legge diritto d'autore

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’articolo 4.
L’autore ha anche il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.

Art. 18 - Legge Diritto d'Autore

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’articolo 4.
L’autore ha anche il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.

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