Art. 177 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 177 - legge diritto d'autore

(1)[Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall’editore a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3% in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 %.
Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l’ammontare del diritto è ridotto alla metà].

Art. 177 - Legge Diritto d'Autore

(1)[Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall’editore a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3% in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 %.
Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l’ammontare del diritto è ridotto alla metà].

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 3, L. 22.05.1993, n. 159.

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