(1)[Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall’editore a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3% in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 %.
Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l’ammontare del diritto è ridotto alla metà].