Art. 176 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 176 - legge diritto d'autore

(1)[Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell’articolo precedente.
In tal caso, fermi restando i diritti dell’autore della elaborazione, l’ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l’opera di pubblico dominio nella sua forma originale].

Art. 176 - Legge Diritto d'Autore

(1)[Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell’articolo precedente.
In tal caso, fermi restando i diritti dell’autore della elaborazione, l’ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l’opera di pubblico dominio nella sua forma originale].

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 6, D.L. 31.12.1996, n. 669.

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