Art. 175 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 175 - legge diritto d'autore

(1)(2)[Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un’opera adatta a pubblico spettacolo o di un’opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l’opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l’opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell’opera.
L’ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell’articolo 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.
La determinazione dell’ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita all’Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell’ammontare del compenso normalmente richiesto dall’ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni.]

Art. 175 - Legge Diritto d'Autore

(1)(2)[Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un’opera adatta a pubblico spettacolo o di un’opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l’opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l’opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell’opera.
L’ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell’articolo 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.
La determinazione dell’ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita all’Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell’ammontare del compenso normalmente richiesto dall’ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni.]

Note

(1) L’Ente italiano per il diritto di autore, citato nel presente articolo, è attualmente la Società italiana degli autori ed editori.
(2) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 6, D.L. 31.12.1996, n. 669.

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