Art. 171 octies.1 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 171 octies. 1 - legge diritto d'autore

(1)1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 156 ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall’articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

Art. 171 octies.1 - Legge Diritto d'Autore

(1)1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 156 ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall’articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 13 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006.

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