Art. 167 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 167 - legge diritto d'autore

(1)1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.

Art. 167 - Legge Diritto d'Autore

(1)1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 12 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006.

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