Art. 156 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 156 - legge diritto d'autore

(1)1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L’azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore previsti dalla presente legge. (2)

Art. 156 - Legge Diritto d'Autore

(1)1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L’azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore previsti dalla presente legge. (2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 39, D.Lgs. 15.03.2017, n. 35 con decorrenza dal 11.04.2017.

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