Art. 153 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 153 - legge diritto d'autore

(1)(2)(3)1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell’articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l’obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest’ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Art. 153 - Legge Diritto d'Autore

(1)(2)(3)1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell’articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l’obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest’ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Note

(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006.
(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 11 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006.
(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell’autore sulle vendite di opere d’arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE
– a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all’8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione
– a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all’8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione.

Istituti giuridici

Novità giuridiche