Art. 152 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 152 - legge diritto d'autore

(1)(2)(3)1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 é a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), é a carico dei soggetti di cui all’articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Art. 152 - Legge Diritto d'Autore

(1)(2)(3)1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 é a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), é a carico dei soggetti di cui all’articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Note

(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006.
(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 10 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006.
(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell’autore sulle vendite di opere d’arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE
– a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all’8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione
– a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all’8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione.

Istituti giuridici

Novità giuridiche