Art. 151 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 151 - legge diritto d'autore

(1)(2)(3)1. Il prezzo della vendita, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 150, é calcolato al netto dell’imposta.

Art. 151 - Legge Diritto d'Autore

(1)(2)(3)1. Il prezzo della vendita, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 150, é calcolato al netto dell’imposta.

Note

(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006.
(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 9 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006.
(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell’autore sulle vendite di opere d’arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE
– a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all’8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione
– a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all’8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione.

Istituti giuridici

Novità giuridiche