Art. 150 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 150 - legge diritto d'autore

(1)(2)1. Il compenso previsto dall’articolo 144 é dovuto solo se il prezzo della vendita non é inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell’articolo 144 sono così determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Art. 150 - Legge Diritto d'Autore

(1)(2)1. Il compenso previsto dall’articolo 144 é dovuto solo se il prezzo della vendita non é inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell’articolo 144 sono così determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Note

(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006.
(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 8 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006.

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