Art. 134 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 134 - legge diritto d'autore

I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso dell’opera;
3) per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle norme dell’articolo 121;
4) perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall’articolo 128 o nel caso previsto dall’articolo 133;
6) nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

Art. 134 - Legge Diritto d'Autore

I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso dell’opera;
3) per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle norme dell’articolo 121;
4) perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall’articolo 128 o nel caso previsto dall’articolo 133;
6) nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

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