Art. 130 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 130 - legge diritto d'autore

Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche;
lavori di cartografia; opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Art. 130 - Legge Diritto d'Autore

Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche;
lavori di cartografia; opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

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