Art. 12 bis – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 12 bis - legge diritto d'autore

(1)Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo   di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue   mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Art. 12 bis - Legge Diritto d'Autore

(1)Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo   di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue   mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Note

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518, è stato, poi, così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 06.05.1999, n. 169 (G.U. 15.06.1999, n. 138) con decorrenza dal 16.06.1999.

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