L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministrazione è conferita all’Ente italiano per il diritto di autore con decreto del Tribunale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell’ente medesimo.(1)
La medesima procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.