Art. 116 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 116 - legge diritto d'autore

L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministrazione è conferita all’Ente italiano per il diritto di autore con decreto del Tribunale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell’ente medesimo.(1)
La medesima procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

Art. 116 - Legge Diritto d'Autore

L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministrazione è conferita all’Ente italiano per il diritto di autore con decreto del Tribunale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell’ente medesimo.(1)
La medesima procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

Note

(1) L’Ente italiano per il diritto di autore, citato nel presente comma, è attualmente la Società italiana degli autori ed editori.

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