Art. 106 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 106 - legge diritto d'autore

L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’articolo 188 di questa legge.
[L’omissione del deposito impedisce lo acquisto o l’esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.] (1)
Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 106 - Legge Diritto d'Autore

L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’articolo 188 di questa legge.
[L’omissione del deposito impedisce lo acquisto o l’esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.] (1)
Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 41, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003.

Istituti giuridici

Novità giuridiche