Art. 105 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 105 - legge diritto d'autore

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d’orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa(1)
Per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 92.

Art. 105 - Legge Diritto d'Autore

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d’orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa(1)
Per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 92.

Note

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518

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