Art. 91 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 91 - legge cambiaria

Durante il termine stabilito nell’articolo 89, il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti e, trattandosi di cambiale a vista o già scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in facoltà di esigerne il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 91 - Legge Cambiaria

Durante il termine stabilito nell’articolo 89, il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti e, trattandosi di cambiale a vista o già scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in facoltà di esigerne il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

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