Art. 86 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 86 - legge cambiaria

Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.
La copia deve riprodurre esattamente l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell’originale.

Art. 86 - Legge Cambiaria

Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.
La copia deve riprodurre esattamente l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell’originale.

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