Art. 8 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 8 - legge cambiaria

Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Art. 8 - Legge Cambiaria

Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Massime

La sottoscrizione (di emittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall’art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall’art. 8 r.d. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l’identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno nel caso in cui l’assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, in detta ipotesi che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, cosicchè non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente. Incorre, quindi, in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l’uno e/o l’altro degli accertamenti suddetti, essendo a suo carico il diligente controllo della legittimazione del presentatore. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 13463 del 9 giugno 2006 (Cass. Civ. 13463/2006)

La girata per l’incasso ad una banca di un assegno circolare non trasferibile non è soggetta, per effetto del richiamo alle disposizioni relative alla girata della cambiale (in quanto compatibili e non derogate) contenuto nell’art. 86 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, alla disciplina di cui all’art. 8 del r.d. 5 dicembre 1933, n. 1669 – in forza della quale “ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga” – non avendo il rapporto tra il presentatore del titolo e la banca girataria natura cambiaria. La responsabilità risarcitoria di detta banca, nel caso di pagamento dell’assegno a soggetto non legittimato, non può essere fatta pertanto discendere dalla mera non conformità della girata per l’incasso alle prescrizioni di cui al citato art. 8, rimanendo collegata unicamente alla mancata identificazione del presentatore del titolo. (Nella specie, una banca aveva pagato ad una s.r.l. un assegno circolare, trafugato ed alterato, sulla base di una girata per l’incasso con firma illeggibile e priva dell’indicazione della qualità di chi sottoscriveva, necessaria al fine di rilevare il rapporto organico del firmatario con la società. In base all’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità risarcitoria della banca girataria, avendo questa identificato comunque senza incertezze il presentatore, trattandosi di proprio cliente). Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 15066 del 15 luglio 2005 (Cass. Civ. 15066/2005)

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