Art. 64 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 64 - legge cambiaria

L’opposizione al precetto non sospende l’esecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell’opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.

Art. 64 - Legge Cambiaria

L’opposizione al precetto non sospende l’esecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell’opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.

Massime

Il giudizio di opposizione a precetto cambiario rappresenta un ordinario giudizio di cognizione, volto a negare l’esistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento, con la conseguenza che, in esso, il convenuto-opposto – che mantiene la posizione sostanziale di creditore procedente può, oltre a proporre le eccezioni tendenti a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo credito, chiedere, in via riconvenzionale, la condanna del debitore per un titolo diverso da quello fatto valere (nell’ipotesi, facendo valere, stante l’inefficacia del titolo cambiario, il credito derivante dal rapporto sottostante). Corte di Cassazione Civile, Sez. III sentenza n. 9695 del 16 novembre 1994 (Cass. Civ. 9695/1994)

A differenza dell’opposizione a precetto cambiario anteriore allo inizio dell’esecuzione, che va proposta con citazione innanzi al giudice competente ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., ma con possibilità di chiedere al presidente del tribunale od al pretore, allegando la citazione notificata – la sospensione dell’esecuzione e, quindi, del suo stesso inizio in base all’art. 64 della legge cambiaria (salvo riesame del provvedimento nel caso di giudizio, in base all’art. 65 della stessa legge), tale opposizione, ove successiva all’inizio dell’esecuzione, va proposta in forza dell’art. 615, secondo comma, c.p.c., con ricorso al giudice dell’esecuzione e allo stesso, prima dell’eventuale rimessione delle parti davanti al giudice competente, compete la decisione in ordine alla sospensione. Corte di Cassazione Civile, Sez. III sentenza n. 5495 del 9 settembre 1986 (Cass. Civ. 5495/1986)

L’opposizione al precetto cambiario è regolata dalle disposizioni del codice, salvo le modificazioni del regime processuale imposte dagli art. 64 e 65 della legge cambiaria applicabile in quanto non sia formalmente incompatibile con le disposizioni generali attualmente vigenti. Pertanto, l’opposizione anteriore all’inizio della esecuzione va proposta con citazione al giudice competente ai sensi dell’art. 615, primo comma, Cod. proc. civ.; ma, allegando la citazione notificata potrà chiedersi con ricorso al presidente del tribunale o al pretore la sospensione dell’esecuzione e, quindi, del suo stesso inizio, in base all’art. 64 legge cambiaria, salvo riesame del provvedimento nel caso di giudizio, in base all’art. 65 successivo. Per contro l’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione a mente dell’art. 615, secondo comma, Cod. proc. civ., e sarà lo stesso giudice che, prima dell’eventuale rimessione delle parti avanti al giudice competente, nel merito deciderà in ordine alla sospensione. Corte di Cassazione Civile, Sez. III sentenza n. 5299 del 18 settembre 1980 (Cass. Civ. 5299/1980)

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