Art. 54 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 54 - legge cambiaria

Il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro queste Persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.
Lo stesso diritto spetta ad ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.
L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 54 - Legge Cambiaria

Il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro queste Persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.
Lo stesso diritto spetta ad ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.
L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

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