Art. 12 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 12 - legge cambiaria

(1)La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l’atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell’art. 9 del codice di commercio non disponga diversamente.

Art. 12 - Legge Cambiaria

(1)La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l’atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell’art. 9 del codice di commercio non disponga diversamente.

Note

(1) L’ art. 9 del codice di commercio, citato nel presente comma, è attualmente l’art. 2206 codice civile

Massime

L’art. 2384 cod. civ. (nel testo fissato dall’art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127), a norma del quale, quando l’amministrazione di una società di capitali ha la rappresentanza della società medesima, le limitazioni del relativo potere, poste dall’atto costitutivo o dallo statuto, sono opponibili al terzo, pure se pubblicate, nel solo caso in cui si provi che questi abbia agito intenzionalmente a danno della rappresentata, trova applicazione, quale disposizione speciale in materia societaria, anche con riguardo alle obbligazioni cambiarie e, quindi, configura una deroga all’art. 12 secondo comma, del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, secondo cui il potere di obbligarsi cambiariamente in nome e per conto dell’imprenditore commerciale, spettante in via presuntiva al rappresentante dell’imprenditore stesso, resta escluso quando vi sia una contraria previsione pubblicata ai sensi dell’art. 2206 cod. civ. Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 1506 del 6 febbraio 1993 (Cass. Civ. 1506/1993)

Il vaglia cambiario, che il socio-amministratore di una società commerciale irregolare emetta spendendone il nome (nella specie, unendo alla propria firma il timbro con la ragione sociale), è fonte di obbligazione direttamente in capo a detta rappresentata, in considerazione della spettanza ai suoi organi del potere di costituire debiti cartolari (art. 12 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669), nonchè della presunzione di inerenza dell’atto alla gestione dell’ente amministrativo, salvo che questi ne provi l’esorbitanza in concreto dai compiti dell’amministratore e la consapevolezza al riguardo del creditore (artt. 2297 secondo comma e 2298 cod. civ.). Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 6240 del 3 giugno 1991 (Cass. Civ. 6240/1991)

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