Art. 10 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 10 - legge cambiaria

(1)Il genitore o il tutore non autorizzato all’esercizio del commercio per conto del minore o dell’interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con l’autorizzazione del tribunale, l’altro con l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l’una e l’altra anche di carattere generale.

Art. 10 - Legge Cambiaria

(1)Il genitore o il tutore non autorizzato all’esercizio del commercio per conto del minore o dell’interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con l’autorizzazione del tribunale, l’altro con l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l’una e l’altra anche di carattere generale.

Note

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l’art. 375 del C.C.

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