(1)Il genitore o il tutore non autorizzato all’esercizio del commercio per conto del minore o dell’interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con l’autorizzazione del tribunale, l’altro con l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l’una e l’altra anche di carattere generale.