Art. 15 – Legge Bassanini Bis

(L. 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)

Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo

Art. 15 - legge bassanini bis

1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: “Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo”;
b) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale”;
c) dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:
“Art. 25 bis. Imposta di bollo. L’imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale”.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all’estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

Art. 15 - Legge Bassanini Bis

1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: “Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo”;
b) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale”;
c) dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:
“Art. 25 bis. Imposta di bollo. L’imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale”.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all’estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

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