Art. 12 – Legge Bassanini Bis

(L. 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)

Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica

Art. 12 - legge bassanini bis

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:
“2 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni”.
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato.
[3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della L. 1° giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della L. 20 giugno 1909, n. 364 o della L. 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell’art. 2 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089 . Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della L. 1° giugno 1939, n. 1089 . Agli immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 71, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.](1)
[4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.](4)
[5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.](3)
[6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte.] In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.(5)
6 bis. I termini di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3 dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi.(2)

Art. 12 - Legge Bassanini Bis

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:
“2 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni”.
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato.
[3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della L. 1° giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della L. 20 giugno 1909, n. 364 o della L. 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell’art. 2 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089 . Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della L. 1° giugno 1939, n. 1089 . Agli immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 71, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.](1)
[4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.](4)
[5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.](3)
[6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte.] In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.(5)
6 bis. I termini di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3 dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi.(2)

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dalla L. 16.06.1998 n. 191
(2) Il presente comma è stato aggiunto dalla L. 16.06.1998 n. 191
(3) Il presente comma prima modificato dall’ art. 19, L. 23.12.1998, n. 448, poi, abrogato dall’ art. 166 , D.Lgs 29.10.1999, n. 490 è stato, poi, abrogato dall’art. 184, D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, con decorrenza dal 01.05.2004.
(4) Il presente comma è stato abrogato dall’ art. 2, L. 16.06.1998, n. 191.
(5) Il primo periodo del presente comma è stato abrogato dall’art. 184, D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, con decorrenza dal 01.05.2004.

Istituti giuridici

Novità giuridiche