Art. 6 – Legge 68 del 1999

(L. 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

Art. 6 - legge 68 del 1999

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti. (1)
2. All’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente più rappresentative”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1″.

Art. 6 - Legge 68 del 1999

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti. (1)
2. All’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente più rappresentative”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1″.

Note

(1) L’ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall’art. 4, comma 27, lett. d), L. 28.06.2012, n. 92 con decorrenza dal 18.07.2012.

Massime

In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi ultracinquantacinquenni e infrasessantacinquenni, l’art. 22 della legge n.68 del 1999 ha abrogato l’intera legge n.482 del 1968 – che, fra l’altro, limitava a cinquantacinque anni l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio – con efficacia dal trecentesimo giorno successivo al 23 marzo 1999 (data di pubblicazione nella G.U.), subordinando il presupposto necessario per il diritto all’assegno di invalidità, – l’accertamento dello stato di mancata collocazione lavorativa, – all’attivazione delle strutture regionali di collocamento dei disabili per la tenuta delle liste dei soggetti con riduzione della capacità lavorativa superiore al quarantacinque per cento (alla stregua degli artt. 6 della citata legge n.68 e 4 del d.lgs. n.469 del 1997). Conseguentemente, fino all’entrata in vigore delle nuove modalità di collocamento obbligatorio dei disabili e all’attivazione delle predette strutture regionali, per il diritto all’assegno di invalidità è sufficiente, incontestati i requisiti sanitari e reddituali, l’iscrizione nelle liste del collocamento ordinario ai fini della dimostrazione del mancato collocamento al lavoro. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 19166 del 6 settembre 2006 (Cass. civ. n. 19166/2006)

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