Art. 3 – Legge 68 del 1999

(L. 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

Assunzioni obbligatorie e quote di riserva

Art. 3 - legge 68 del 1999

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
[2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.] (1)
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. (2)
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile [e della difesa nazionale], il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. (2
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero dall’ articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 3 - Legge 68 del 1999

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
[2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.] (1)
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. (2)
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile [e della difesa nazionale], il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. (2
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero dall’ articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151, così come modificato dall’art. 3, comma 3-ter, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.01.2018.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151
(3) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state abrogate dall’art. 2268, D.Lgs. 15.03.2010, n. 66

Massime

Nel caso di licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva prescritta dall’art. 3 della l. n. 68 del 1999 rientra nell’ipotesi di “violazione dei criteri di scelta” in quanto assunti in contrasto con espressa previsione legale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della l. n. 223 del 1991, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato, quale opzione interpretativa rispettosa del dettato normativo e conforme alla finalità della disciplina – anche sovranazionale – in materia, posta a speciale protezione del disabile. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 26029 del 15 ottobre 2019 (Cass. civ. n. 26029/2019)

Ai fini della quantificazione della quota di riserva prevista dal comma 1 dell’art. 3 della l. n. 68 del 1999, rilevano sia l’organico complessivo nazionale del datore di lavoro pubblico, sia la consistenza del singolo ufficio, dovendo il rapporto percentuale essere garantito innanzitutto sulla base dell’organico di quest’ultimo, fatta salva la possibilità di operare delle compensazioni che, peraltro, sono subordinate ad autorizzazione, concedibile solo qualora l’eccedenza si verifichi in altro ufficio della stessa regione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito che aveva accertato la validità ed efficacia di un contratto di lavoro concluso con l’Ufficio Scolastico Provinciale da un lavoratore iscritto nelle liste di cui alla l. n. 68 del 1999, al quale la Pubblica Amministrazione non aveva dato esecuzione, ritenendo esaurita la quota di riserva in favore dei soggetti affetti da disabilità sulla base di un calcolo effettuato con riferimento al solo organico nazionale). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17361 del 13 luglio 2017 (Cass. civ. n. 17361/2017)

In tema di licenziamento del lavoratore disabile, ai fini della determinazione della quota di riserva di cui all’art. 3 della l. n. 68 del 1999, dalla cui violazione consegue l’annullabilità del recesso ex art. 10, comma 4, della stessa legge, vanno computati anche i lavoratori apprendisti perché non espressamente esclusi dal successivo art. 4, trattandosi di norma speciale, volta ad assicurare una tutela rafforzata ai disabili e destinata a prevalere su quella generale di cui all’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che comunque fa salve “specifiche previsioni di legge”, la cui interpretazione va operata in conformità ai principi dettati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con l. n. 18 del 2009 e dall’Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE, nonché all’art. 26 della cd. Carta di Nizza e all’art. 15 della Carta sociale europea. Cassazione penale, Sez. Lavoro, sentenza n. 2210 del 4 febbraio 2016 (Cass. civ. n. 2210/2016)

In tema di reclutamento del personale docente sulla base della graduatoria permanente di cui alla legge n. 124 del 1999, per coprire i posti riservati agli invalidi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 68 del 1999, l’amministrazione scolastica è obbligata ad attingere dalla graduatoria medesima a prescindere dall’operatività dei vari scaglioni della graduatoria, dovendosi escludere che il datore di lavoro pubblico possa, attraverso circolari od altri provvedimenti, negare un diritto che non è suscettibile di alcuna lesione ad opera di fonti non primarie, ponendosi la scelta operata dal legislatore nazionale in linea sia con il principio stabilito dall’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (alla quale l’art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati) secondo cui “l’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”, sia con l’art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la legge n. 18 del 2009) che riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, da garantire con “appropriate iniziative” volte a favorirne l’assunzione nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha escluso, ai fini dell’immissione in ruolo di due professori iscritti nell’elenco dei disabili per il collocamento obbligatorio, la necessità del previo esaurimento delle precedenti graduatorie di merito, ritenendo priva di rilievo l’esistenza di separati scaglioni, che costituiscono solo una suddivisione derivante dall’inserimento dei vincitori di concorso di epoche precedenti, di per sé inidonea ad ostacolare il soddisfacimento delle quote d’obbligo). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7889 del 6 aprile 2011 (Cass. civ. n. 7889/2011)

Qualora nell’impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”. (Nella specie, le Sezioni unite, dopo aver ritenuto preclusa per formazione del giudicato interno la questione di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione scolastica ricorrente con la quale era stata prospettata l’attribuzione della controversia alla giurisdizione amministrativa, ha confermato l’impugnata sentenza con la quale la Corte di appello aveva riconosciuto il diritto di un professore riconosciuto invalido all’80%, perché affetto da sclerosi multipla, ad ottenere l’iscrizione nella graduatoria dei riservisti con la conseguente declaratoria del diritto all’assunzione in ruolo con decorrenza dall’avvenuto riconoscimento della suddetta invalidità e all’ottenimento del risarcimento dei danni per l’inerzia manifestata dalla competente Amministrazione scolastica). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 4110 del 22 febbraio 2007 (Cass. civ. n. 4110/2007)

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