Art. 26 – Legge 23 Agosto 1988 n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Art. 26 - legge 23 agosto 1988 n. 400

1. Nell’ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l’informazione e l’editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell’esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All’organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell’articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3 bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall’applicazione del comma 3 ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti. (1)
3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis sono utilizzate. le somme affluite nel capitolo di cui all’articolo 174 bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.(1)

Art. 26 - Legge 23 Agosto 1988 n. 400

1. Nell’ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l’informazione e l’editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell’esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All’organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell’articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3 bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall’applicazione del comma 3 ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti. (1)
3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis sono utilizzate. le somme affluite nel capitolo di cui all’articolo 174 bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.(1)

Note

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 12, L. 18.08.2000, n. 248.

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