Art. 42 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 42 - legge cambiaria

Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.
Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell’emissione.
I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del comma precedente.
Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti la intenzione di adottare norme diverse.

Art. 42 - Legge Cambiaria

Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.
Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell’emissione.
I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del comma precedente.
Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti la intenzione di adottare norme diverse.

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