Art. 71 – GDPR

(Reg. UE 2016/679 - General Data Protection Regulation / Regolamento generale sui dati)

Relazioni

Articolo 71 - gdpr

1.   Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
2.   La relazione annuale include la valutazione dell’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all’articolo 65.

Articolo 71 - GDPR

1.   Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
2.   La relazione annuale include la valutazione dell’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all’articolo 65.

Note

(1) Il presente articolo è stato così rettificato con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. 23.05.2018, n. L 127.

Istituti giuridici

Novità giuridiche