Superbonus 110%: Di cosa si tratta e a chi spetta?

Superbonus 110

Il superbonus 110 è stato introdotto dal Decreto Rilancio con lo scopo di rialzare l’economia post lockdown da Coronavirus finalizzato in particolare alla ripresa dell’edilizia.

In particolare l’agevolazione fiscale fissa una detrazione del 110% per i costi sostenuti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di interventi finalizzati a ristrutturazioni edilizie con particolare riguardo al rinnovamento energetico, all’adeguamento sismico degli edifici purché gli interventi realizzino determinati standard di valorizzazione degli immobili in termini di efficienza energetica e tenuta sismica.

Gli interventi previsti dal bonus si distinguono in interventi trainanti, essenziali per ottenere l’agevolazione fiscale del 110%, ed interventi trainati, che si avvalgono della detrazione solo se realizzati in combinazione con i primi.

Gli interventi trainanti previsti riguardano:

  • isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio almeno per il 25% della superficie lorda dello stesso (c.d. cappotto termico);
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto a pompa di calore o condensazione, impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda;
  • lavori finalizzati all’adeguamento sismico per la sicurezza delle parti strutturali degli edifici.

Gli interventi trainati compiti in relazione ai trainanti sono:

  • Installazione di impianti fotovoltaici solari;
  • Installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • Sostituzione degli infissi.

I sopracitati interventi trainati sono oggetto di detrazione anche quando non sono combinati ad un evento trainante solo se effettuati su immobili per i quali particolari limitazioni previste da leggi e regolamenti non permettono l’esecuzione di nessuno degli interventi trainanti.

Possono beneficiare del bonus (fino a un massino di due immobili) solo gli interventi relativi a:

  • parti comuni di edifici (es. condominio);
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera);
  • singole unità immobiliari.

Sono invece esclusi dall’agevolazione gli interventi eseguiti su abitazioni signorili, ville e castelli.

I soggetti beneficiari sono:

  • le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di arti impresa e professioni;
  • i condomini;
  • gli istituti autonomi case popolari e altri enti con le medesime finalità sociali;
  • le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa per gli immobili da esse posseduti o assegnati in godimento ai propri soci;
  • gli enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.lgs 460/1997), organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, associazioni di pro-mozione sociale registrate.;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, sulle parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per poter usufruire del bonus è necessario che vengano raggiunti determinati standard imposti dal legislatore. In particolare, gli interventi finalizzati al rinnovamento energetico devono determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche; gli interventi di adeguamento sismico, invece, devono determinare il miglioramento di almeno una classe.

Al fine dell’iniziazione dei lavori e dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale è necessario quindi che i soggetti abilitati (ingegneri, geometri, architetti…) rilascino un’asseverazione che provi la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla legge e il rispetto degli standard fissati dal legislatore.

L’importo della detrazione va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Qualora la quota di detrazione annua sia maggiore delle imposte annuali, il contribuente può, in luogo della detrazione, optare per:

– lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito i lavori fino all’importo massimo della fattura. Il fornitore trasformerà poi lo sconto in credito di imposta;

– trasformazione della detrazione in credito di imposta (con facoltà di cessione del credito a terzi, anche istituti di credito ed intermediari finanziari).

superbonus 110

Il superbonus 110 è stato introdotto dal Decreto Rilancio con lo scopo di rialzare l’economia post lockdown da Coronavirus finalizzato in particolare alla ripresa dell’edilizia.

In particolare l’agevolazione fiscale fissa una detrazione del 110% per i costi sostenuti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di interventi finalizzati a ristrutturazioni edilizie con particolare riguardo al rinnovamento energetico, all’adeguamento sismico degli edifici purché gli interventi realizzino determinati standard di valorizzazione degli immobili in termini di efficienza energetica e tenuta sismica.

Gli interventi previsti dal bonus si distinguono in interventi trainanti, essenziali per ottenere l’agevolazione fiscale del 110%, ed interventi trainati, che si avvalgono della detrazione solo se realizzati in combinazione con i primi.

Gli interventi trainanti previsti riguardano:

  • isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio almeno per il 25% della superficie lorda dello stesso (c.d. cappotto termico);
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto a pompa di calore o condensazione, impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda;
  • lavori finalizzati all’adeguamento sismico per la sicurezza delle parti strutturali degli edifici.

Gli interventi trainati compiti in relazione ai trainanti sono:

  • Installazione di impianti fotovoltaici solari;
  • Installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • Sostituzione degli infissi.

I sopracitati interventi trainati sono oggetto di detrazione anche quando non sono combinati ad un evento trainante solo se effettuati su immobili per i quali particolari limitazioni previste da leggi e regolamenti non permettono l’esecuzione di nessuno degli interventi trainanti.

Possono beneficiare del bonus (fino a un massino di due immobili) solo gli interventi relativi a:

  • parti comuni di edifici (es. condominio);
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera);
  • singole unità immobiliari.

Sono invece esclusi dall’agevolazione gli interventi eseguiti su abitazioni signorili, ville e castelli.

I soggetti beneficiari sono:

  • le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di arti impresa e professioni;
  • i condomini;
  • gli istituti autonomi case popolari e altri enti con le medesime finalità sociali;
  • le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa per gli immobili da esse posseduti o assegnati in godimento ai propri soci;
  • gli enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.lgs 460/1997), organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, associazioni di pro-mozione sociale registrate.;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, sulle parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per poter usufruire del bonus è necessario che vengano raggiunti determinati standard imposti dal legislatore. In particolare, gli interventi finalizzati al rinnovamento energetico devono determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche; gli interventi di adeguamento sismico, invece, devono determinare il miglioramento di almeno una classe.

Al fine dell’iniziazione dei lavori e dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale è necessario quindi che i soggetti abilitati (ingegneri, geometri, architetti…) rilascino un’asseverazione che provi la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla legge e il rispetto degli standard fissati dal legislatore.

L’importo della detrazione va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Qualora la quota di detrazione annua sia maggiore delle imposte annuali, il contribuente può, in luogo della detrazione, optare per:

– lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito i lavori fino all’importo massimo della fattura. Il fornitore trasformerà poi lo sconto in credito di imposta;

– trasformazione della detrazione in credito di imposta (con facoltà di cessione del credito a terzi, anche istituti di credito ed intermediari finanziari).