L’imposta di registro, disciplinata dal d.P.R. 131/1986, è un’imposta indiretta poiché si applica sui trasferimenti di ricchezza. Il presupposto dell’imposta è costituito dalla registrazione di un atto pubblico o privato (ad esempio un contratto di locazione) al fine di essere conservato presso registro pubblico, tenuto presso l’Agenzia delle Entrate, e non essere più modificato.
L’obbligo di pagamento dell’imposta nasce quando un soggetto, per legge o per sua scelta, registra un atto presso il registro dell’Agenzia dell’Entrate. Il registro tenuto dall’Agenzia delle entrate contiene l’elenco cronologico di tutti gli atti registrati.
Gli atti che richiedono la registrazione obbligatoria sono:
- Gli atti redatti del territorio dello Stato;
- Gli atti redatti all’estero relativi al trasferimento di proprietà o costituzione di altri diritti reali su immobili residenti in Italia;
- Contratti di locazione (anche verbali);
- Contratti di trasferimento e locazione di aziende nel territorio dello Stato.
Indice
IMPOSTA DI REGISTRO E IVA
GLI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
IMPORTO DELL’IMPOSTA
SOGGETTI PASSIVI
LE ALIQUOTE DELLE PRINCIPALI IMPOSTE DI REGISTRO
IMPOSTA DI REGISTRO E IVA
L’imposta di registro è alternativa all’IVA: vale a dire che l’imposta di registro non è dovuta per tutti gli atti soggetti ad IVA. Il principio di alternatività non trova applicazione in alcuni casi che riguardano il trasferimento di beni immobili da parte di imprese costruttrici o cessioni di immobili destinati a usi sociali. Per tali atti l’importo dell’imposta di registro è fisso ed è pari a 200 euro.
GLI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
A seconda dello scopo della registrazione, gli atti si distinguono in:
- Atti soggetti a registrazione in termine fisso: sono quegli atti per i quali la legge richiede la registrazione obbligatoria entro i termini stabiliti. Si tratta degli atti che riguardano prestazioni patrimoniali, trasferimenti di proprietà di beni immobili, contratto di locazione e operazioni societarie;
- Atti soggetti a registrazione in caso d’uso: atti per i quali la registrazione non è obbligatoria ma è subordinata “all’uso dell’atto”; l’atto cioè non può essere usato se non è stato registrato (si pensi al ritiro di un atto per svolgere una particolare attività);
- Atti non soggetti a registrazione: atti per i quali la registrazione non è obbligatoria ma facoltativa. In genere tali atti vengono registrati al fine di far valere il contenuto nei confronti dei terzi.
IMPORTO DELL’IMPOSTA
A seconda dell’atto registrato, l’imposta può essere:
- Fissa: l’importo dell’imposta è fisso; sono previste imposte di importo minimo per determinati atti e di importo predeterminato dalla legge per altri atti a seconda dell’oggetto del contratto;
- Proporzionale: l’importo dell’imposta è proporzionale al valore dell’atto registrato.
SOGGETTI PASSIVI
Sono tenuti a versare l’imposta le parti che prendono parte all’atto da registrare.
Per le scritture private, come il contratto di locazione, i soggetti obbligati alla registrazione e al versamento dell’imposta sono le parti contraenti.
Per le scritture autenticate, invece, come il contratto di compravendita, è compito del notaio registrare l’atto e versare l’imposta.
LE ALIQUOTE DELLE PRINCIPALI IMPOSTE DI REGISTRO
1. Imposta di registro acquisto prima casa (calcolata sul valore dell’immobile):
a) acquisto da un privato: 3%;
b) acquisto da una società: 4%.
2. Imposta di registro acquisto seconda casa (viene calcolata sul valore dell’immobile):
a) acquisto da un privato o da una ditta non soggetta ad iva: 9%
b)acquisto da una ditta soggetta ad iva: 200 euro.
3. Imposta di registro locazione (calcolata sul canone annuo di locazione tenuto conto del numero degli anni):
a) fabbricato ad uso abitativo: 2%;
b) fabbricato strumentale: 1% se il contatto è effettuato da privati, 2% negli altri casi;
c) fondi rustici: 0.50%.