Le cartelle di pagamento e i mezzi di riscossione coattiva

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I contribuenti sono tenuti a pagare varie imposte finalizzate a finanziare le casse dello Stato: Iva, Irpef, Ires, Irap, contributi Inps
Nel momento in cui il debitore non adempie al proprio dovere di pagare le imposte o le sanzioni amministrative (ad esempio una multa) gli enti impositori attivano le procedure necessarie per il recupero del credito: notificano al debitore una cartella di pagamento e, successivamente, qualora il debito rimanga ancora insoluto, procedono alla riscossione coattiva.

Indice

1. L’agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione
2. Cartelle di pagamento
3. Mezzi di riscossione coattiva

1. L’agenzia delle entrate e l’agenzia delle entrate-riscossione

L’Agenzia delle entrate è l’ente pubblico che si occupa di vigilare la posizione fiscale e tributaria dei contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) è, invece, l’ente che si occupa della riscossione coattiva dei tributi quando vi è un mancato pagamento.

Gli importi che a seguito di accertamenti non risultano essere pagati vengono iscritti a ruolo, in un elenco, cioè, in cui sono indicati i debitori e le corrispondenti somme dovute e non pagate.
Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate rileva il mancato pagamento, trasmette il ruolo all’Agenzia di Riscossione la quale procede alla disposizione e alla notifica delle cartelle e poi alla riscossione delle somme (che saranno indirizzate allo Stato e agli altri enti impositori) oppure all’attuazione dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento delle cartelle notificate.

2. Cartelle di pagamento

Come primo step l’agenzia di riscossione invia al contribuente la cartella di pagamento per il recupero del credito attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o, nel caso di società o titolari di partita Iva, tramite PEC. Le cartelle esattoriali contengono la descrizione e la natura dei debiti, le modalità di pagamento e l’invito a pagare entro 60 giorni i debiti rilevati. La cartella indica, inoltre, le modalità per poter fare ricorso e i nomi del responsabile dell’iscrizione a ruolo e di colui che ha notificato la cartella.
I contribuenti, nel caso di difficoltà economiche e importo della cartella elevato, possono chiedere la rateazione del debito. I piani di rateazioni previsti sono i seguenti:

  • Rateazione ordinaria: prevede massimo 72 rate mensili (per una durata complessiva di sei anni). Possono accedere a questo piano di rimborso coloro che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà economica.
  • Rateazione straordinaria: prevede massimo 120 rate mensili (per una durata complessiva di dieci anni). Possono accedere a questo piano di rimborso coloro che si trovano in gravi difficoltà economiche.

È prevista una proroga sia del piano di rateazione ordinario che straordinario nel caso di ulteriore aggravamento della situazione economica del contribuente. La proroga è ammessa una sola volta fino a un massimo di 72 rate nel caso di piano di rateazione ordinario e 120 rate nel caso di piano di rateazione straordinario.

3. Mezzi di riscossione coattiva

Nel caso in cui il contribuente non abbia proceduto a saldare il suo debito nei termini previsti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione attua i cosiddetti mezzi di riscossione coattiva. Prima di procedere a questi, in genere, invia al debitore uno o più solleciti di pagamento al fine di assicurarsi che sia adeguatamente e tempestivamente informato. Le procedure di riscossione coattiva previste sono molteplici e l’agenzia di riscossione sceglie quello più adatto al debito e alla situazione. I principali sono:

a) Fermo amministrativo

L’Agenzia delle Entrate dispone il fermo di un bene mobile registrato.
Il fermo amministrativo è, quindi, l’atto con il quale si impone il blocco del bene. Si tratta in genere delle automobili.
L’agente della riscossione invia al contribuente debitore la comunicazione di fermo amministrativo con l’invito a saldare il debito entro 30 giorni. Trascorsi 30 giorni dalla notifica senza che si sia proceduto al pagamento del debito, l’agenzia procede all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo che, quindi, non potrà più circolare.
Si procede alla cancellazione del fermo solo quando il debito è saldato. In caso contrario il mezzo potrà essere pignorato o venduto all’asta.

b) Ipoteca

L’ipoteca è il diritto reale di garanzia grazie al quale un creditore può difendersi in caso di insolvenza da parte del debitore rivalendosi sui beni immobili dello stesso. In base all’art. 2808 c.c. l’ipotecaattribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari”.
L’agenzia di riscossione invia al debitore un avviso che comunica l’iscrizione di ipoteca nei successivi 30 giorni se non si procede al saldo del debito.
Trascorso tale termine si procede all’iscrizione dell’ipoteca. Se il debito non viene saldato si potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.
L’ipoteca sugli immobili può essere predisposta solo per i debiti di importo superiore a 20.000 euro e sarà cancellata solo quando il contribuente avrà pagato le somme dovute.

c) Pignoramento mobiliare

L’agenzia di riscossione procede al pignoramento e successiva vendita all’asta dei beni mobili relativi all’abitazione o ai locali adibiti all’esercizio dell’attività lavorativa.
I beni mobili relativi all’attività professionale possono essere pignorati nel limite di 1/5 quando il presunto valore di realizzo degli altri beni non è sufficiente a coprire il debito.

d) Pignoramento immobiliare

Se il debitore non ha provveduto a saldare il debito dopo che l’immobile è stato sottoposto ad ipoteca, si procede al pignoramento immobiliare e conseguentemente alla vendita dell’immobile.
Il pignoramento immobiliare è attuabile solo se l’importo del debito insoluto è superiore a 120.000 euro purché siano trascorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca e il debitore non ha saldato il debito.
Tuttavia il pignoramento immobiliare non può essere predisposto se l’immobile:

  • è adibito ad uso abitativo e costituisce residenza del debitore;
  • il debitore non possiede altri immobili di proprietà oltre a quello oggetto del pignoramento;
  • non è immobile di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9).

e) Pignoramento dei crediti

L’agenzia di riscossione può recuperare la somma dovuta dal contribuente rifacendosi su un credito che lo stesso vanta dei confronti di un terzo. Possono essere pignorati, inoltre, stipendi e salari (ad eccezione dell’ultima retribuzione percepita) o le indennità relative ai rapporti di lavoro nei limiti di:

  • 1/10 per importi inferiori a 2.500 euro;
  • 1/7 per importi compresi tra 2.500 euro e 5.000 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro
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I contribuenti sono tenuti a pagare varie imposte finalizzate a finanziare le casse dello Stato: Iva, Irpef, Ires, Irap, contributi Inps
Nel momento in cui il debitore non adempie al proprio dovere di pagare le imposte o le sanzioni amministrative (ad esempio una multa) gli enti impositori attivano le procedure necessarie per il recupero del credito: notificano al debitore una cartella di pagamento e, successivamente, qualora il debito rimanga ancora insoluto, procedono alla riscossione coattiva.

Indice

1. L’agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione
2. Cartelle di pagamento
3. Mezzi di riscossione coattiva

1. L’agenzia delle entrate e l’agenzia delle entrate-riscossione

L’Agenzia delle entrate è l’ente pubblico che si occupa di vigilare la posizione fiscale e tributaria dei contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) è, invece, l’ente che si occupa della riscossione coattiva dei tributi quando vi è un mancato pagamento.

Gli importi che a seguito di accertamenti non risultano essere pagati vengono iscritti a ruolo, in un elenco, cioè, in cui sono indicati i debitori e le corrispondenti somme dovute e non pagate.
Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate rileva il mancato pagamento, trasmette il ruolo all’Agenzia di Riscossione la quale procede alla disposizione e alla notifica delle cartelle e poi alla riscossione delle somme (che saranno indirizzate allo Stato e agli altri enti impositori) oppure all’attuazione dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento delle cartelle notificate.

2. Cartelle di pagamento

Come primo step l’agenzia di riscossione invia al contribuente la cartella di pagamento per il recupero del credito attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o, nel caso di società o titolari di partita Iva, tramite PEC. Le cartelle esattoriali contengono la descrizione e la natura dei debiti, le modalità di pagamento e l’invito a pagare entro 60 giorni i debiti rilevati. La cartella indica, inoltre, le modalità per poter fare ricorso e i nomi del responsabile dell’iscrizione a ruolo e di colui che ha notificato la cartella.
I contribuenti, nel caso di difficoltà economiche e importo della cartella elevato, possono chiedere la rateazione del debito. I piani di rateazioni previsti sono i seguenti:

  • Rateazione ordinaria: prevede massimo 72 rate mensili (per una durata complessiva di sei anni). Possono accedere a questo piano di rimborso coloro che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà economica.
  • Rateazione straordinaria: prevede massimo 120 rate mensili (per una durata complessiva di dieci anni). Possono accedere a questo piano di rimborso coloro che si trovano in gravi difficoltà economiche.

È prevista una proroga sia del piano di rateazione ordinario che straordinario nel caso di ulteriore aggravamento della situazione economica del contribuente. La proroga è ammessa una sola volta fino a un massimo di 72 rate nel caso di piano di rateazione ordinario e 120 rate nel caso di piano di rateazione straordinario.

3. Mezzi di riscossione coattiva

Nel caso in cui il contribuente non abbia proceduto a saldare il suo debito nei termini previsti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione attua i cosiddetti mezzi di riscossione coattiva. Prima di procedere a questi, in genere, invia al debitore uno o più solleciti di pagamento al fine di assicurarsi che sia adeguatamente e tempestivamente informato. Le procedure di riscossione coattiva previste sono molteplici e l’agenzia di riscossione sceglie quello più adatto al debito e alla situazione. I principali sono:

a) Fermo amministrativo

L’Agenzia delle Entrate dispone il fermo di un bene mobile registrato.
Il fermo amministrativo è, quindi, l’atto con il quale si impone il blocco del bene. Si tratta in genere delle automobili.
L’agente della riscossione invia al contribuente debitore la comunicazione di fermo amministrativo con l’invito a saldare il debito entro 30 giorni. Trascorsi 30 giorni dalla notifica senza che si sia proceduto al pagamento del debito, l’agenzia procede all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo che, quindi, non potrà più circolare.
Si procede alla cancellazione del fermo solo quando il debito è saldato. In caso contrario il mezzo potrà essere pignorato o venduto all’asta.

b) Ipoteca

L’ipoteca è il diritto reale di garanzia grazie al quale un creditore può difendersi in caso di insolvenza da parte del debitore rivalendosi sui beni immobili dello stesso. In base all’art. 2808 c.c. l’ipotecaattribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari”.
L’agenzia di riscossione invia al debitore un avviso che comunica l’iscrizione di ipoteca nei successivi 30 giorni se non si procede al saldo del debito.
Trascorso tale termine si procede all’iscrizione dell’ipoteca. Se il debito non viene saldato si potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.
L’ipoteca sugli immobili può essere predisposta solo per i debiti di importo superiore a 20.000 euro e sarà cancellata solo quando il contribuente avrà pagato le somme dovute.

c) Pignoramento mobiliare

L’agenzia di riscossione procede al pignoramento e successiva vendita all’asta dei beni mobili relativi all’abitazione o ai locali adibiti all’esercizio dell’attività lavorativa.
I beni mobili relativi all’attività professionale possono essere pignorati nel limite di 1/5 quando il presunto valore di realizzo degli altri beni non è sufficiente a coprire il debito.

d) Pignoramento immobiliare

Se il debitore non ha provveduto a saldare il debito dopo che l’immobile è stato sottoposto ad ipoteca, si procede al pignoramento immobiliare e conseguentemente alla vendita dell’immobile.
Il pignoramento immobiliare è attuabile solo se l’importo del debito insoluto è superiore a 120.000 euro purché siano trascorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca e il debitore non ha saldato il debito.
Tuttavia il pignoramento immobiliare non può essere predisposto se l’immobile:

  • è adibito ad uso abitativo e costituisce residenza del debitore;
  • il debitore non possiede altri immobili di proprietà oltre a quello oggetto del pignoramento;
  • non è immobile di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9).

e) Pignoramento dei crediti

L’agenzia di riscossione può recuperare la somma dovuta dal contribuente rifacendosi su un credito che lo stesso vanta dei confronti di un terzo. Possono essere pignorati, inoltre, stipendi e salari (ad eccezione dell’ultima retribuzione percepita) o le indennità relative ai rapporti di lavoro nei limiti di:

  • 1/10 per importi inferiori a 2.500 euro;
  • 1/7 per importi compresi tra 2.500 euro e 5.000 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro