Il decreto di agosto 2020 ha aumentato l’importo degli assegni relativi alle pensioni di invalidità civile.
La sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 luglio scorso aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38 della Legge 448/2001 nella parte in cui prevedeva che l’invalidità civile spetta ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.
Le pensioni degli invalidi civili al 100%, inabili, sordi e ciechi passano da 285,66 euro a 651,51 euro al mese per tredici mensilità a partire dai 18 anni.
L’incremento della pensione è riconosciuto solo agli invalidi civili totali. Per gli invalidi civili con grado di invalidità inferiore al 100% l’importo della pensione non subirà variazioni e quindi incrementi. Questo in ragion del fatto che il Governo è intervenuto solo a favore di coloro che, poiché invalidi totali, non sono in grado di procurarsi risorse economiche sufficienti per vivere dignitosamente.
Le novità previste dal decreto riguardano quindi:
-l’età: beneficiari sono gli invalidi a partire dal 18esimo anno di età e non più dal 60esimo;
-l’importo dell’indennità pensionistica. L’importo di 285,66 euro è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale insufficiente a garantire il minimo vitale e il diritto al mantenimento contemplato nell’art. 38 della Costituzione. In altre parole, l’importo di 285,66 euro è ritenuto così basso da non permettere nemmeno il soddisfacimento dei bisogni primari.
L’importo massimo della pensione annuale è di 8.469.63 euro se il pensionato è solo e 14.447,42 euro se, invece, è coniugato. Solo il pensionato che non produce altri redditi (da lavoro part-time, pensione di reversibilità) ha diritto all’importo intero mensile pari 651.51 euro. In caso contrario, l’importo della pensione viene ricalcolato e varia in maniera inversamente proporzionale all’aumentare del reddito.