IVA: imposta sul valore aggiunto

L’iva è la più importante tra le imposte previste dal nostro sistema tributario e costituisce una fonte di entrata a favore dello Stato. Analizziamo di seguito caratteristiche e funzionamento.

Iva

1. Iva: definizione e presupposti

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è la principale imposta indiretta del nostro sistema impositivo. Istituita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 è un’imposta che, in quanto indiretta, colpisce la ricchezza nel momento in cui viene spesa. Si applica infatti alla cessione dei beni e alle prestazioni dei servizi eseguite nel territorio dello Stato, andando quindi a colpire solo il consumatore finale.

Il presupposto dell’iva è il consumo: l’imposta grava sui consumi ed incide, sulla base di procedimento specifico, sul consumatore finale ovvero sul soggetto che utilizza per ultimo il bene o il servizio non per rivenderlo o immetterlo in un nuovo processo produttivo.
Il consumatore finale è il soggetto che chiude la catena di distribuzione.
Il d.P.R. 633/1972 definisce soggetti passivi coloro che devono versare l’iva all’erario e impone agli stessi l’obbligo di addebitare l’imposta ai propri cessionari a titolo di rivalsa.

2. Il meccanismo di rivalsa e detrazione

Per comprendere il funzionamento del meccanismo alla base del funzionamento dell’iva è necessario analizzare gli istituti della rivalsa e della detrazione.

La rivalsa è l’istituto che consente la traslazione dell’iva da un soggetto ad un altro. Il soggetto attivo, colui cioè che deve pagare l’imposta all’erario, trasla l’onere del tributo su un altro soggetto definito soggetto passivo della rivalsa.

La detrazione consente invece di recuperare l’iva che grava sugli acquisti (quella da pagare all’erario) detraendola sull’iva risultante dalle operazioni attive. Sostanzialmente l’iva dovuta allo Stato si calcola come:

Iva vendite – Iva acquisti

L’iva risultante a debito dovrà essere versata all’erario; l’eventuale iva a credito è rimborsata o portata a nuovo nell’anno di imposizione successivo.

I due istituti consentono quindi al soggetto passivo di recuperare l’iva relativa all’operazione effettuata, che deve essere versata all’Erario, addebitandola al proprio acquirente. Il tal modo il cedente è allo stesso tempo debitore verso lo Stato e creditore verso il proprio acquirente.

In questo modo si attua una traslazione dell’imposta che vede il suo ultimo passaggio nella traslazione dell’iva al consumatore finale, ovvero quel soggetto che si vede addebitare l’imposta ma non può esercitare la detrazione.

Il funzionamento simultaneo dei due istituti rende quindi neutrale l’iva nei confronti di quegli operatori economici che prendono parte ai passaggi intermedi e permette la traslazione dai soggetti passivi di diritto al soggetto passivo di fatto ovvero al consumatore finale.

3. Caratteristiche dell’iva

In sintesi, le caratteristiche dell’iva sono:

  • Neutralità: colpisce l’intero bene a ogni passaggio, ma incide solo sul valore aggiunto;
  • Trasparenza: è sempre possibile individuare l’imposta che grava su un determinato bene;
  • Grava sul consumatore finale: gli operatori economici intermedi (imprenditori, artisti e i professionisti) possono detrarre l’imposta sugli acquisti relativa alla propria attività; il consumatore finale, invece, non potendo detrarre nulla, sarà colpito dall’intera imposta.
  • Valore aggiunto: l’imposta incide sul valore che ciascuna fase del processo produttivo e distributivo conferisce al bene.

4. Requisiti dell’imposta

  • Requisito soggettivo: la cessione dei beni o la prestazione di servizi deve essere effettuata svolgendo un’abituale attività di lavoro autonomo o di impresa;
  • Requisito oggettivo: le operazioni sottoposte all’imposizione riguardano la cessione di beni o la prestazione di servizi. Il momento impositivo per le cessioni di beni è individuato nel momento della consegna dei beni o della stipulazione del contratto, per le prestazioni dei servizi nel momento del pagamento del corrispettivo.
  • Requisito territoriale: sono imponibili le operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

5. Suddivisione delle operazioni ai fini iva

1. Operazioni imponibili: sono le operazioni assoggettate ad Iva e cioè quelle che rispondono ai requisiti della soggettività, oggettività e territorialità previsti dalla normativa di riferimento. Esse sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta.
L’imposta si applica con diverse aliquote a seconda della tipologia del bene e del servizio.
La normativa prevede un’aliquota ordinaria del 22%, ma vi sono anche aliquote ridotte che riguardano particolari categorie di beni e servizi:

  • 4%: beni di prima necessità, edilizia abitativa (prima casa)
  • 5%:  erbe e piante aromatiche e alcune operazioni relative alle cooperative sociali;
  • 10%: edilizia, farmacia, somministrazione alimenti e bevande, prestazioni alberghiere, fornitura energia elettrica e gas;

2. Operazioni non imponibili (art. 8, art. 8 bis, art. 9, art. 41 d.Pr. 633/72): operazioni relative a vendita di beni o prestazioni di servizi nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea. Tali operazioni sono soggette all’obbligo di fatturazione senza applicazione dell’iva.

3. Operazioni esenti (art. 10, art. 74 d.Pr. 633/72): operazioni esonerate dall’imposizione sulla base di particolari normative per ragioni di utilità economica e sociale. Esse sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e liquidazione con l’impossibilità di portare l’iva in questione in detrazione.

4. Operazioni escluse (art. 15 d.Pr. 633/72): operazioni che non concorrono alla formazione di un volume d’affari che, pertanto, non devono essere né fatturate né annottate nei registri iva.

iva

1. Iva: definizione e presupposti

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è la principale imposta indiretta del nostro sistema impositivo. Istituita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 è un’imposta che, in quanto indiretta, colpisce la ricchezza nel momento in cui viene spesa. Si applica infatti alla cessione dei beni e alle prestazioni dei servizi eseguite nel territorio dello Stato, andando quindi a colpire solo il consumatore finale.

Il presupposto dell’iva è il consumo: l’imposta grava sui consumi ed incide, sulla base di procedimento specifico, sul consumatore finale ovvero sul soggetto che utilizza per ultimo il bene o il servizio non per rivenderlo o immetterlo in un nuovo processo produttivo.
Il consumatore finale è il soggetto che chiude la catena di distribuzione.
Il d.P.R. 633/1972 definisce soggetti passivi coloro che devono versare l’iva all’erario e impone agli stessi l’obbligo di addebitare l’imposta ai propri cessionari a titolo di rivalsa.

2. Il meccanismo di rivalsa e detrazione

Per comprendere il funzionamento del meccanismo alla base del funzionamento dell’iva è necessario analizzare gli istituti della rivalsa e della detrazione.

La rivalsa è l’istituto che consente la traslazione dell’iva da un soggetto ad un altro. Il soggetto attivo, colui cioè che deve pagare l’imposta all’erario, trasla l’onere del tributo su un altro soggetto definito soggetto passivo della rivalsa.

La detrazione consente invece di recuperare l’iva che grava sugli acquisti (quella da pagare all’erario) detraendola sull’iva risultante dalle operazioni attive. Sostanzialmente l’iva dovuta allo Stato si calcola come:

Iva vendite – Iva acquisti

L’iva risultante a debito dovrà essere versata all’erario; l’eventuale iva a credito è rimborsata o portata a nuovo nell’anno di imposizione successivo.

I due istituti consentono quindi al soggetto passivo di recuperare l’iva relativa all’operazione effettuata, che deve essere versata all’Erario, addebitandola al proprio acquirente. Il tal modo il cedente è allo stesso tempo debitore verso lo Stato e creditore verso il proprio acquirente.

In questo modo si attua una traslazione dell’imposta che vede il suo ultimo passaggio nella traslazione dell’iva al consumatore finale, ovvero quel soggetto che si vede addebitare l’imposta ma non può esercitare la detrazione.

Il funzionamento simultaneo dei due istituti rende quindi neutrale l’iva nei confronti di quegli operatori economici che prendono parte ai passaggi intermedi e permette la traslazione dai soggetti passivi di diritto al soggetto passivo di fatto ovvero al consumatore finale.

3. Caratteristiche dell’iva

In sintesi, le caratteristiche dell’iva sono:

  • Neutralità: colpisce l’intero bene a ogni passaggio, ma incide solo sul valore aggiunto;
  • Trasparenza: è sempre possibile individuare l’imposta che grava su un determinato bene;
  • Grava sul consumatore finale: gli operatori economici intermedi (imprenditori, artisti e i professionisti) possono detrarre l’imposta sugli acquisti relativa alla propria attività; il consumatore finale, invece, non potendo detrarre nulla, sarà colpito dall’intera imposta.
  • Valore aggiunto: l’imposta incide sul valore che ciascuna fase del processo produttivo e distributivo conferisce al bene.

4. Requisiti dell’imposta

  • Requisito soggettivo: la cessione dei beni o la prestazione di servizi deve essere effettuata svolgendo un’abituale attività di lavoro autonomo o di impresa;
  • Requisito oggettivo: le operazioni sottoposte all’imposizione riguardano la cessione di beni o la prestazione di servizi. Il momento impositivo per le cessioni di beni è individuato nel momento della consegna dei beni o della stipulazione del contratto, per le prestazioni dei servizi nel momento del pagamento del corrispettivo.
  • Requisito territoriale: sono imponibili le operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

5. Suddivisione delle operazioni ai fini iva

1. Operazioni imponibili: sono le operazioni assoggettate ad Iva e cioè quelle che rispondono ai requisiti della soggettività, oggettività e territorialità previsti dalla normativa di riferimento. Esse sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta.
L’imposta si applica con diverse aliquote a seconda della tipologia del bene e del servizio.
La normativa prevede un’aliquota ordinaria del 22%, ma vi sono anche aliquote ridotte che riguardano particolari categorie di beni e servizi:

  • 4%: beni di prima necessità, edilizia abitativa (prima casa)
  • 5%:  erbe e piante aromatiche e alcune operazioni relative alle cooperative sociali;
  • 10%: edilizia, farmacia, somministrazione alimenti e bevande, prestazioni alberghiere, fornitura energia elettrica e gas;

2. Operazioni non imponibili (art. 8, art. 8 bis, art. 9, art. 41 d.Pr. 633/72): operazioni relative a vendita di beni o prestazioni di servizi nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea. Tali operazioni sono soggette all’obbligo di fatturazione senza applicazione dell’iva.

3. Operazioni esenti (art. 10, art. 74 d.Pr. 633/72): operazioni esonerate dall’imposizione sulla base di particolari normative per ragioni di utilità economica e sociale. Esse sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e liquidazione con l’impossibilità di portare l’iva in questione in detrazione.

4. Operazioni escluse (art. 15 d.Pr. 633/72): operazioni che non concorrono alla formazione di un volume d’affari che, pertanto, non devono essere né fatturate né annottate nei registri iva.