Inps: la quarantena non è malattia

Sede inps

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sanitaria (INPS) rettifica quanto previsto dal Decreto Cura Italia e chiarisce attraverso la pubblicazione di una nota che la quarantena non costituisce sempre il presupposto dell’indennità di malattia.

Il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 aveva riconosciuto indifferentemente a tutti i dipendenti sottoposti a quarantena o isolamento il diritto di tutela della malattia. L’Inps, in vista dell’aumento dei contagi da Covid-19, ha precisato che l’indennità di malattia non scatta automaticamente in caso di isolamento fiduciario.

L’indennità di malattia sarà riconosciuta e corrisposta dall’istituto previdenziale solo quando la quarantena è disposta dall’autorità sanitaria competente. In altre parole, deve essere l’Asl, un medico o l’ospedale ad appurare il contagio e disporre la quarantena obbligatoria. È il caso di malattia conclamata e conferisce “il diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno per l’individuo impossibilitato a svolgere il proprio lavoro.” Qualora, invece, per particolari disposizioni restrittive del Comune o della Regione, non è possibile recarsi a lavoro non è prevista la corresponsione dell’indennità.

Discorso analogo vale per i lavoratori fragili ovvero coloro che, a causa di particolari patologie croniche o data l’età avanzata, corrono un elevato rischio di essere contagiati dal virus. Per questa categoria di lavoratori non è prevista l’indennità di malattia in quanto la quarantena o, comunque, l’isolamento precauzionale non compromettono la capacità lavorativa a tal punto da inibire l’attività di lavoro. Tali soggetti devono essere messi in condizioni di lavorare in smart-working.

Anche i destinatari della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga sono esclusi dal diritto di percepire l’indennità di malattia. In questo caso non è prevista la tutela della malattia anche se la quarantena dovesse essere disposta dall’autorità sanitaria competente in quanto vi è la prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.

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L’Istituto Nazionale di Previdenza Sanitaria (INPS) rettifica quanto previsto dal Decreto Cura Italia e chiarisce attraverso la pubblicazione di una nota che la quarantena non costituisce sempre il presupposto dell’indennità di malattia.

Il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 aveva riconosciuto indifferentemente a tutti i dipendenti sottoposti a quarantena o isolamento il diritto di tutela della malattia. L’Inps, in vista dell’aumento dei contagi da Covid-19, ha precisato che l’indennità di malattia non scatta automaticamente in caso di isolamento fiduciario.

L’indennità di malattia sarà riconosciuta e corrisposta dall’istituto previdenziale solo quando la quarantena è disposta dall’autorità sanitaria competente. In altre parole, deve essere l’Asl, un medico o l’ospedale ad appurare il contagio e disporre la quarantena obbligatoria. È il caso di malattia conclamata e conferisce “il diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno per l’individuo impossibilitato a svolgere il proprio lavoro.” Qualora, invece, per particolari disposizioni restrittive del Comune o della Regione, non è possibile recarsi a lavoro non è prevista la corresponsione dell’indennità.

Discorso analogo vale per i lavoratori fragili ovvero coloro che, a causa di particolari patologie croniche o data l’età avanzata, corrono un elevato rischio di essere contagiati dal virus. Per questa categoria di lavoratori non è prevista l’indennità di malattia in quanto la quarantena o, comunque, l’isolamento precauzionale non compromettono la capacità lavorativa a tal punto da inibire l’attività di lavoro. Tali soggetti devono essere messi in condizioni di lavorare in smart-working.

Anche i destinatari della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga sono esclusi dal diritto di percepire l’indennità di malattia. In questo caso non è prevista la tutela della malattia anche se la quarantena dovesse essere disposta dall’autorità sanitaria competente in quanto vi è la prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.