L’imposta ipotecaria è un’imposta indiretta che si applica sulle formalità attuate in seguito a trasferimenti immobiliari, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche o diritti reali di godimento. Si tratta di un’imposta dovuta in seguito a trascrizioni, rinnovazioni, cancellazioni e annotazioni eseguite sui registri immobiliari.
L’imposta catastale, invece, è un’imposta indiretta che si applica sulle volture catastali eseguite in seguito a donazioni, successioni o costituzioni di ipoteche.
Entrambe le imposte, disciplinate dal d. lgs 347/1990, sono calcolate sul valore dell’immobile o sul valore del credito oggetto del tributo. Sostanzialmente la base imponibile è la stessa calcolata ai fini dell’imposta di registro.
Entrambe le imposte non sono dovute nei seguenti casi:
- operazioni eseguite nell’interesse dello Stato;
- trasferimenti gratuiti a favore di Regioni, Province e Comuni, enti pubblici, fondazioni e associazioni che hanno scopo di pubblica utilità;
- trasferimenti gratuiti di alloggi dello Stato a favore dei comuni per esigenze abitative;
- atti di espropriazione per pubblica utilità a favore dello Stato.
Di seguito si riportano gli importi e le aliquote delle principali imposte ipotecarie e catastali.
Imposta ipotecaria | Imposta catastale | |
Acquisto prima casa | – 50 euro se si acquista da un privato; – 200 euro se si acquista da un’impresa costruttrice; | – 50 euro se si acquista da un privato; – 200 euro se si acquista da un’impresa costruttrice; |
Acquisto seconda casa | – 50 euro se si acquista da un privato o da un’impresa non soggetta ad iva; – 200 euro se si acquista da un’impresa soggetta ad iva. | – 50 euro se si acquista da un privato o da un’impresa non soggetta ad iva; – 200 euro se si acquista da un’impresa soggetta ad iva. |
Successione | 2% | 1% |
Donazione | – 2% – (200 euro se l’oggetto della donazione riguarda l’immobile adibito a prima casa). | – 1% – (200 euro se l’oggetto della donazione riguarda l’immobile adibito a prima casa). |