Il bollo auto (o tassa automobilistica) è un tributo dovuto dai possessori di veicoli e motoveicoli immatricolati nel territorio dello Stato italiano a favore delle regioni di residenza di coloro che posseggono il mezzo di trasporto. Presupposto della tassa è, quindi, la proprietà del mezzo a prescindere dal fatto che circoli o meno.
Il tributo è disciplinato principalmente dal d.P.R. 39/1953 che ha subito delle modifiche per effetto dell’emanazione della L. 99/2009.
ESENZIONE DELL’IMPOSTA
Sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica:
-I possessori di mezzi ultratrentennali e i veicoli ultraventennali (definiti in gergo mezzi e auto d’epoca) per i quali è dovuto il cosiddetto “bollo ridotto” se vengono comunque utilizzati per circolare;
-I possessori di veicoli elettrici per 5 anni dall’immatricolazione (alcune regioni prevedono un’esenzione permanente);
-I possessori dei ciclomotori e quadricicli leggeri per i quali la tassa è rapportata all’effettivo uso del mezzo.
CALCOLO DEL BOLLO AUTO
L’importo della tassa automobilistica dipende da diversi fattori:
-Coefficiente stabilito dalla Regione;
-Potenza del veicolo misurata in chilowatt: i chilowatt vanno moltiplicati al coefficiente regionale;
-Impatto ambientale che è inversamente proporzionale alla tassa automobilistica: minore è la classe di inquinamento (Euro I, Euro II, Euro III…), maggiore sarà l’importo del bollo da pagare.
SCADENZA E SANZIONI
Il bollo auto ha scadenza annuale; il rinnovo è effettuato dopo un anno dalla data di immatricolazione del veicolo. In caso di pagamento in ritardo si applicano le seguenti sanzioni:
+0.1% al giorno se si paga entro 15 giorni successivi alla scadenza; |
+1,5% dell’importo della tassa se il pagamento avviene tra il 16esimo e 30esimo giorno oltre la scadenza; |
+1,67% se il pagamento avviene tra il 31esimo e 90esimo giorno oltre la scadenza; |
+3,75% se il pagamento avviene tra il 91esimo e 365esimo giorno oltre la scadenza; |
+4,286 se il pagamento avviene tra il primo e il secondo anno di ritardo oltre la scadenza; |
+5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno di ritardo oltre la scadenza. |
È importante precisare che qualora l’obbligato non abbia proceduto al pagamento, le regioni possono procedere alla riscossione coattiva nei limiti della prescrizione.
La prescrizione matura il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno nel quale si sarebbe dovuto effettuare il pagamento.
MODALITA’ DI PAGAMENTO.
La tassa automobilistica può essere pagata presso:
– L’ACI (Automobile Club d’Italia);
– Agenzie che svolgono pratiche automobilistiche;
– Tabaccai abilitati al sistema di Lottomatica;
– Online attraverso l’internet banking;
– Uffici postali.
SUPERBOLLO
Dal 2011 i proprietari di automobili aventi potenza superiore a 185 kW sono tenuti a pagare il cosiddetto superbollo: è un importo aggiuntivo al bollo auto ed è pari a 20 euro per ogni kW superiore al limite di 185 kW.