Arte e fisco: il sistema art bonus

Articolo a cura del Dott. Matteo Rivi

Nel 2014 ad opera del Ministro Dario Franceschini nell’ordinamento italiano ha fatto il suo ingresso un innovativo istituto chiamato dalla pubblica opinione Art bonus, il quale, ha avuto il pregio di far rinascere negli italiani la volontà concreta di reinvestire sull’immenso patrimonio artistico nazionale sia in chiave promozionale che conservativa.

Art bonus

Da un punto di vista tecnico l’Art bonus è stato istituito con il D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito con L. 106/2014 e si sostanziava, come tutt’ora, in un credito d’imposta a favore delle erogazioni liberali devolute da parte dei contribuenti in favore dei beni culturali pubblici. In prima battuta questo istituto, doveva avere una durata triennale, ma il legislatore decise di rinsaldarlo e di renderlo permanente con la Legge n. 208/2015. Lo scopo era, ed è tutt’ ora, quello di costituire una forma di partenariato fra pubblico e privato al fine di reperire il maggior numero di risorse possibili per la salvaguardia di un patrimonio culturale ingente ed inestimabile.
Si è detto, dunque, che la misura si sostanzia in un credito d’imposta, quindi risulta necessario, ai fini di questo elaborato, andare ad analizzare i caratteri distintivi e le particolarità di questo strumento fiscale prima di guardare in maniera specifica la disciplina dell’Art bonus. In primo luogo, si può dire che attraverso il credito d’imposta si ha lo stravolgimento del paradigma classico in cui si ritrova il contribuente: sarà lui stesso, per l’appunto, ad avere un credito e non un debito nei confronti dell’Erario. Ma è necessario specificare che non tutti i crediti d’imposta hanno natura agevolativa, anzi, solitamente è più frequente che siano utilizzati in altro modo in ambito impositivo, basti pensare al credito d’imposta concesso ai contribuenti, residenti in Italia, che producano una qualche forma reddituale all’estero sulla quale abbiano già scontato la tassazione del relativo paese, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 165 del D.Lgs n. 917/1986. Inoltre, a norma degli artt. 36 bis e ter del D.P.R. 600/1973, si ricordino anche i crediti d’imposta scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. Mentre, per quanto concernono i crediti d’ imposta agevolativi, fanno la loro comparsa nel panorama fiscale nazionale nel 1990 con la Legge n.165/1990 a beneficio delle aziende di autotrasporto, successivamente nel 1991 viene promulgato un ulteriore pacchetto di misure con la Legge n.317/1991, che prevedeva dei crediti d’imposta per lo sviluppo imprenditoriale.
Per quanto riguarda questo istituto, al contribuente è lasciata la facoltà di chiedere il rimborso, utilizzare in compensazione oppure cedere il proprio credito a terzi.
Il contribuente potrà optare per il rimborso quando l’imposta netta sarà inferiore al totale dei crediti d’imposta, e sempre allo stesso sarà lasciata la facoltà di decidere se spalmare il restante credito d’imposta in diminuzione del carico fiscale del periodo d’imposta successivo oppure potrà optare, appunto, per il rimborso al momento della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle società il meccanismo applicativo è speculare. Mentre il sistema della compensazione ha trovato origine nell’articolo 17 del D.L 241/1997 relativamente ai crediti dalle dichiarazioni dei contribuenti. In realtà questa disposizione nei suoi primi anni di vita non ha trovato spesso applicazione e forse per questo il legislatore ha ritenuto di dover rimarcare l’istituto all’interno dello statuto del contribuente, Legge n. 212/200, all’articolo 8 relativo alla tutela dell’integrità patrimoniale dello stesso.
Infine, la cessione dei crediti d’imposta era stata ideata per favorire l’impresa in quanto veniva permessa la cessione del credito all’interno di uno stesso gruppo societario sia per quanto riguardavano le imposte dirette che quelle indirette, mentre, per quanto riguardano le cessioni di crediti di imposta nei confronti dei terzi, in parte fanno riferimento ai medesimi testi normativi, ma poi vengono anche implementati e completati da ulteriori disposizioni.
In sintesi, l’Art bonus si sostanzia in un credito di imposta quantificabile nel 65% dell’erogazione effettuata da parte del contribuente. L’erogazione può essere rivolta ad una serie di interventi fra i quali la manutenzione, la protezione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale appartenente allo Stato. Anche le donazioni a favore degli enti elencati all’articolo 101 dal Codice dei beni culturali, istituito con D.L. n.42/2004, il quale specifica i luoghi e gli istituti della cultura, possono beneficiare della misura. Inoltre, una serie di enti, senza scopo di lucro e operanti principalmente nel campo dello spettacolo, quali ad esempio fondazioni lirico sinfoniche, potranno beneficiare delle erogazioni per la messa in cantiere di nuove strutture oppure per la ristrutturazione di quelle già esistenti.
In aggiunta a queste opere, il legislatore con L. 106/2014, ha ampliato il novero delle operazioni verso le quali può rivolgersi l’Art bonus, stabilendo che anche le opere di restauro, manutenzione e protezione di beni pubblici affidati in concessione a soggetti privati, possono beneficiare della misura.
I soggetti che possono porre in essere le erogazioni, per poi godere del credito d’imposta previsto dall’Art bonus, sono le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, enti o società fra cui anche le società semplici. Anche le imprese che non abbiano la residenza sul territorio nazionale possono beneficiare della misura a condizione che abbiano nel Paese una stabile organizzazione. Le erogazioni possono essere effettuate solo in denaro ed esclusivamente attraverso sistemi di pagamento tracciabili secondo l’orientamento consolidato offerto dall’Agenzia delle Entrate, particolarmente esplicativa risulta essere la risposta ad interpello n.156/2018. Unica deroga a questa modalità di erogazione prevista per le fondazioni bancarie. Infatti, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, attraverso risoluzione n.87/E/2015, le stesse potranno beneficiare del credito d’imposta direttamente per le spese sostenute per le operazioni poste in essere sul patrimonio culturale, fondate sui protocolli d’intesa, che le fondazioni bancarie stesse sono autorizzate a contrarre con gli enti territoriali.
Per quanto concerne l’erogazione del credito d’imposta la disciplina varia a seconda del soggetto o dell’ente che ha effettuato l’erogazione. Infatti le persone fisiche e gli enti non commerciali potranno beneficiare del credito d’imposta, come detto in misura pari al 65% dell’erogazione effettuata, nei limiti del 15% del loro reddito imponibile. Invece le imprese potranno beneficiare dello stesso credito d’imposta, ma entro il limite del 5 per mille dei ricavi annui. Per entrambe le categorie il credito è frazionato in tre tranches a periodizzazione annuale. È necessario specificare che per la seconda categoria menzionata il credito d’imposta è fruibile attraverso compensazione.
Naturalmente sia i soggetti beneficiari che coloro che effettuano le erogazioni devono rispettare alcuni adempimenti fondamentali per l’attuazione della misura e per ragioni di trasparenza. I primi, dovranno tenere sempre informato il Ministero dei beni e delle attività culturali riguardo le erogazioni ricevute attraverso comunicazioni mensili le quali devono contenere il resoconto della somma totale di denaro ricevuto nel mese di riferimento. Successivamente, per ragioni di trasparenza, dovranno rendere pubblico tale ammontare attraverso adeguati mezzi di comunicazione. Per i soggetti erogatori, invece, non sono previsti particolari obblighi comunicativi nei confronti del Ministero, essi dovranno semplicemente custodire copia del documento che provi l’avvenuta erogazione con la relativa causale. Inoltre, a questi moderni mecenati è data la possibilità di comparire nell’elenco dei soggetti che hanno aderito all’Art bonus contribuendo, stando alle parole riportate sul sito del ministero, “a rendere l’Italia più bella”; in tal caso i soggetti erogatori dovranno compilare un apposito modulo on-line.
Dall’Art bonus sono escluse determinate erogazioni, principalmente la disciplina non sarà applicabile quando le erogazioni sono disposte per l’acquisto di beni culturali, anche se alla base dell’acquisto vi è un interesse pubblico, le donazioni rivolte ai beni culturali appartenenti ai privati ed infine le erogazioni versate in favore di beni culturali appartenenti alla Chiesa. La regola in esame, però, in quest’ultimo caso, non ha carattere assoluto in quanto la Chiesa potrà beneficiare delle donazioni qualora il bene culturale su cui va a ricadere l’Art bonus sia di proprietà dello Stato e dato in concessione o gestione all’ente spirituale. Inoltre, ulteriore eccezione è stata prevista dall’art.17 del D.L. n. 189/2016 a seguito dei terremoti che hanno colpito il centro Italia. Precisamente, si è previsto che sia la Chiesa cattolica sia altre confessioni religiose potessero beneficiare della misura al fine di restaurare, mettere in sicurezza od operare interventi di manutenzione sui beni colpiti dal sisma. Ovviamente questo ampliamento è stato accompagnato da una serie di regole procedimentali costituite ad hoc. Infatti, i versamenti devono essere effettuati direttamente al ministero con una causale appositamente costituita, e i beni su cui verranno impegnati questi fondi sono indicati in uno speciale elenco redatto dal MiBACT secondo un criterio improntato sull’importanza e sul valore artistico dei beni. Anche i beni ritenuti di fondamentale importanza, anche per esigenze di culto, da parte delle confessioni religiose potranno essere inseriti nell’elenco beneficiando della misura.
L’Italia è un paese pregno di opere artistiche e beni culturali, ed in questo particolare periodo falcidiato dai numerosissimi tagli alla cultura e non da ultimo dall’emergenza COVID-19 il rischio concreto è che questo settore venga messo definitivamente in croce. Difronte a questa malaugurata ipotesi, la leva fiscale ed il sistema dell’Art bonus potranno risultare salvifici.

Art bonus

Da un punto di vista tecnico l’Art bonus è stato istituito con il D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito con L. 106/2014 e si sostanziava, come tutt’ora, in un credito d’imposta a favore delle erogazioni liberali devolute da parte dei contribuenti in favore dei beni culturali pubblici. In prima battuta questo istituto, doveva avere una durata triennale, ma il legislatore decise di rinsaldarlo e di renderlo permanente con la Legge n. 208/2015. Lo scopo era, ed è tutt’ ora, quello di costituire una forma di partenariato fra pubblico e privato al fine di reperire il maggior numero di risorse possibili per la salvaguardia di un patrimonio culturale ingente ed inestimabile.
Si è detto, dunque, che la misura si sostanzia in un credito d’imposta, quindi risulta necessario, ai fini di questo elaborato, andare ad analizzare i caratteri distintivi e le particolarità di questo strumento fiscale prima di guardare in maniera specifica la disciplina dell’Art bonus. In primo luogo, si può dire che attraverso il credito d’imposta si ha lo stravolgimento del paradigma classico in cui si ritrova il contribuente: sarà lui stesso, per l’appunto, ad avere un credito e non un debito nei confronti dell’Erario. Ma è necessario specificare che non tutti i crediti d’imposta hanno natura agevolativa, anzi, solitamente è più frequente che siano utilizzati in altro modo in ambito impositivo, basti pensare al credito d’imposta concesso ai contribuenti, residenti in Italia, che producano una qualche forma reddituale all’estero sulla quale abbiano già scontato la tassazione del relativo paese, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 165 del D.Lgs n. 917/1986. Inoltre, a norma degli artt. 36 bis e ter del D.P.R. 600/1973, si ricordino anche i crediti d’imposta scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. Mentre, per quanto concernono i crediti d’ imposta agevolativi, fanno la loro comparsa nel panorama fiscale nazionale nel 1990 con la Legge n.165/1990 a beneficio delle aziende di autotrasporto, successivamente nel 1991 viene promulgato un ulteriore pacchetto di misure con la Legge n.317/1991, che prevedeva dei crediti d’imposta per lo sviluppo imprenditoriale.
Per quanto riguarda questo istituto, al contribuente è lasciata la facoltà di chiedere il rimborso, utilizzare in compensazione oppure cedere il proprio credito a terzi.
Il contribuente potrà optare per il rimborso quando l’imposta netta sarà inferiore al totale dei crediti d’imposta, e sempre allo stesso sarà lasciata la facoltà di decidere se spalmare il restante credito d’imposta in diminuzione del carico fiscale del periodo d’imposta successivo oppure potrà optare, appunto, per il rimborso al momento della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle società il meccanismo applicativo è speculare. Mentre il sistema della compensazione ha trovato origine nell’articolo 17 del D.L 241/1997 relativamente ai crediti dalle dichiarazioni dei contribuenti. In realtà questa disposizione nei suoi primi anni di vita non ha trovato spesso applicazione e forse per questo il legislatore ha ritenuto di dover rimarcare l’istituto all’interno dello statuto del contribuente, Legge n. 212/200, all’articolo 8 relativo alla tutela dell’integrità patrimoniale dello stesso.
Infine, la cessione dei crediti d’imposta era stata ideata per favorire l’impresa in quanto veniva permessa la cessione del credito all’interno di uno stesso gruppo societario sia per quanto riguardavano le imposte dirette che quelle indirette, mentre, per quanto riguardano le cessioni di crediti di imposta nei confronti dei terzi, in parte fanno riferimento ai medesimi testi normativi, ma poi vengono anche implementati e completati da ulteriori disposizioni.
In sintesi, l’Art bonus si sostanzia in un credito di imposta quantificabile nel 65% dell’erogazione effettuata da parte del contribuente. L’erogazione può essere rivolta ad una serie di interventi fra i quali la manutenzione, la protezione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale appartenente allo Stato. Anche le donazioni a favore degli enti elencati all’articolo 101 dal Codice dei beni culturali, istituito con D.L. n.42/2004, il quale specifica i luoghi e gli istituti della cultura, possono beneficiare della misura. Inoltre, una serie di enti, senza scopo di lucro e operanti principalmente nel campo dello spettacolo, quali ad esempio fondazioni lirico sinfoniche, potranno beneficiare delle erogazioni per la messa in cantiere di nuove strutture oppure per la ristrutturazione di quelle già esistenti.
In aggiunta a queste opere, il legislatore con L. 106/2014, ha ampliato il novero delle operazioni verso le quali può rivolgersi l’Art bonus, stabilendo che anche le opere di restauro, manutenzione e protezione di beni pubblici affidati in concessione a soggetti privati, possono beneficiare della misura.
I soggetti che possono porre in essere le erogazioni, per poi godere del credito d’imposta previsto dall’Art bonus, sono le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, enti o società fra cui anche le società semplici. Anche le imprese che non abbiano la residenza sul territorio nazionale possono beneficiare della misura a condizione che abbiano nel Paese una stabile organizzazione. Le erogazioni possono essere effettuate solo in denaro ed esclusivamente attraverso sistemi di pagamento tracciabili secondo l’orientamento consolidato offerto dall’Agenzia delle Entrate, particolarmente esplicativa risulta essere la risposta ad interpello n.156/2018. Unica deroga a questa modalità di erogazione prevista per le fondazioni bancarie. Infatti, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, attraverso risoluzione n.87/E/2015, le stesse potranno beneficiare del credito d’imposta direttamente per le spese sostenute per le operazioni poste in essere sul patrimonio culturale, fondate sui protocolli d’intesa, che le fondazioni bancarie stesse sono autorizzate a contrarre con gli enti territoriali.
Per quanto concerne l’erogazione del credito d’imposta la disciplina varia a seconda del soggetto o dell’ente che ha effettuato l’erogazione. Infatti le persone fisiche e gli enti non commerciali potranno beneficiare del credito d’imposta, come detto in misura pari al 65% dell’erogazione effettuata, nei limiti del 15% del loro reddito imponibile. Invece le imprese potranno beneficiare dello stesso credito d’imposta, ma entro il limite del 5 per mille dei ricavi annui. Per entrambe le categorie il credito è frazionato in tre tranches a periodizzazione annuale. È necessario specificare che per la seconda categoria menzionata il credito d’imposta è fruibile attraverso compensazione.
Naturalmente sia i soggetti beneficiari che coloro che effettuano le erogazioni devono rispettare alcuni adempimenti fondamentali per l’attuazione della misura e per ragioni di trasparenza. I primi, dovranno tenere sempre informato il Ministero dei beni e delle attività culturali riguardo le erogazioni ricevute attraverso comunicazioni mensili le quali devono contenere il resoconto della somma totale di denaro ricevuto nel mese di riferimento. Successivamente, per ragioni di trasparenza, dovranno rendere pubblico tale ammontare attraverso adeguati mezzi di comunicazione. Per i soggetti erogatori, invece, non sono previsti particolari obblighi comunicativi nei confronti del Ministero, essi dovranno semplicemente custodire copia del documento che provi l’avvenuta erogazione con la relativa causale. Inoltre, a questi moderni mecenati è data la possibilità di comparire nell’elenco dei soggetti che hanno aderito all’Art bonus contribuendo, stando alle parole riportate sul sito del ministero, “a rendere l’Italia più bella”; in tal caso i soggetti erogatori dovranno compilare un apposito modulo on-line.
Dall’Art bonus sono escluse determinate erogazioni, principalmente la disciplina non sarà applicabile quando le erogazioni sono disposte per l’acquisto di beni culturali, anche se alla base dell’acquisto vi è un interesse pubblico, le donazioni rivolte ai beni culturali appartenenti ai privati ed infine le erogazioni versate in favore di beni culturali appartenenti alla Chiesa. La regola in esame, però, in quest’ultimo caso, non ha carattere assoluto in quanto la Chiesa potrà beneficiare delle donazioni qualora il bene culturale su cui va a ricadere l’Art bonus sia di proprietà dello Stato e dato in concessione o gestione all’ente spirituale. Inoltre, ulteriore eccezione è stata prevista dall’art.17 del D.L. n. 189/2016 a seguito dei terremoti che hanno colpito il centro Italia. Precisamente, si è previsto che sia la Chiesa cattolica sia altre confessioni religiose potessero beneficiare della misura al fine di restaurare, mettere in sicurezza od operare interventi di manutenzione sui beni colpiti dal sisma. Ovviamente questo ampliamento è stato accompagnato da una serie di regole procedimentali costituite ad hoc. Infatti, i versamenti devono essere effettuati direttamente al ministero con una causale appositamente costituita, e i beni su cui verranno impegnati questi fondi sono indicati in uno speciale elenco redatto dal MiBACT secondo un criterio improntato sull’importanza e sul valore artistico dei beni. Anche i beni ritenuti di fondamentale importanza, anche per esigenze di culto, da parte delle confessioni religiose potranno essere inseriti nell’elenco beneficiando della misura.
L’Italia è un paese pregno di opere artistiche e beni culturali, ed in questo particolare periodo falcidiato dai numerosissimi tagli alla cultura e non da ultimo dall’emergenza COVID-19 il rischio concreto è che questo settore venga messo definitivamente in croce. Difronte a questa malaugurata ipotesi, la leva fiscale ed il sistema dell’Art bonus potranno risultare salvifici.