Art. 46 – Decreto del Presidente della Repubblica 445 – 2000

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

(R) - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Articolo 46 - decreto del presidente della repubblica 445 - 2000

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (1)
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (2)
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.(R)

Articolo 46 - Decreto del Presidente della Repubblica 445 - 2000

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (1)
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (2)
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.(R)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato/aggiunto dall’ art. 49, D.P.R. 14.11.2002, n. 313, con decorrenza dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella G.U.

Massime

Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, gravato da una condanna a pena detentiva superiore a tre anni, attesti falsamente, in sede di autocertificazione preordinata all’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, di essere in possesso dei richiesti requisiti morali. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18680 del 12 maggio 2021 (cass. pen. n. 18680/2021)

Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall’art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell’esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell’art. 46 o dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio di servizio di noleggio con conducente). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15901 del 27 aprile 2021 (cass. pen. n. 15901/2021)

Integra il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la qualificazione della dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 46 o dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che l’art. 76 del medesimo d.P.R. punisce indifferentemente le falsità compiute negli atti elencanti nelle suddette norme). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31833 del 12 novembre 2020 (cass. pen. n. 31833/2020)

Il bando di gara è un atto amministrativo a carattere normativo rispetto al quale l’eventuale ius superveniens di abrogazione o modifica di norme di legge riprodotte nelle clausole di gara non ha effetti innovatori.
Sicché qualora il bando di gara ai sensi dell’articolo 75, Dpr 21 dicembre 1999, n. 554 prescriva a pena di esclusione la presentazione del certificato del casellario giudiziale, va esclusa l’impresa che presenti una dichiarazione sostitutiva avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 46 Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 entrato in vigore successivamente all’indizione della gara, considerato peraltro che le prescrizioni del bando di gara in materia di esclusione sono di stretta interpretazione. Consiglio di Stato, Sez. 5, sentenza n. 4752 del 18 settembre 2002

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